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 Divieto di sbarco sull’isola
(D.M. Ministero Trasporti n.119 del 31.03.2017)

Dal 13 aprile 2017 al 24 settembre 2017 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Procida in data 29 dicembre 2016, n.219, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;

 Vista la successiva delibera dello stesso Comune di Procida in data 1 gennaio 2017, n.1, di modifica della deliberazione del 29 dicembre 2016, n.219;

Vista la nota n.5798 del 11 ottobre 2016 e la nota di sollecito n.761 del 13 febbraio 2017, con le quali si chiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot.584220 del 22 marzo 2017;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del Direttore Generale per la Sicurezza Stradale n.1707 del 24 marzo 2017;

Decreta

Art. 1

Divieto

Dal 13 aprile 2017 al 24 settembre 2017 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.  

Art. 2

Autorizzazione in deroga 

Nel periodo di cui all'art. 1  sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania, che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati.

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola, dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;

d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città Metropolitana;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità' italiana o estera;

f) Veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida nonchè autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Amministrazione comunale;

g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi';

j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre Pubbliche Amministrazioni, quale Regione, Città Metropolitana, Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC della ASL e veicoli elettrici. 

Art. 3

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA -Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'Amministrazione Comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario un ulteriore periodo di circolazione;

Art. 4

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 20 dicembre 2016. 

Art. 5

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro

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